Calcolo termini processuali civili

Calcola le scadenze processuali civili applicando l'art. 155 c.p.c., la sospensione feriale e il calendario delle festività italiane.

Dati per il calcolo del termine

Calcola termine processuale

Data di notifica, pronuncia, udienza o altro atto da cui decorre il termine. Il giorno iniziale non si conta (art. 155, co. 1, c.p.c.).

Durata del termine *
Termini frequenti
Tipo di termine

Attiva per procedimenti ordinari. Disattiva per cautelari, lavoro, urgenti.

Strumento orientativo. Verifica sempre le scadenze con il tuo ufficio giudiziario.

Inserisci i dati e premi Calcola per vedere la scadenza.

Come si calcolano i termini processuali civili

Il calcolo dei termini nel processo civile italiano si fonda sull'art. 155 del Codice di Procedura Civile e sulla Legge 742/1969 sulla sospensione feriale. Conoscere le regole esatte è fondamentale: i termini perentori determinano decadenze insanabili.

Regola base: il dies a quo non si conta

L'art. 155, comma 1, c.p.c. stabilisce che nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale (dies a quo). Se il fatto è avvenuto il 10 aprile e il termine è di 30 giorni, il conteggio parte dall'11 aprile e la scadenza è il 10 maggio (o il primo giorno utile seguente se cade in giorno non lavorativo).

Termini in mesi e anni: il calendario comune

Per i termini espressi in mesi o anni (art. 155, co. 2), si usa il calendario comune: un termine di 3 mesi dal 15 gennaio scade il 15 aprile, indipendentemente dal numero di giorni dei mesi intermedi. Se il mese di scadenza è più corto (es. termine da 31 gennaio → 28/29 febbraio), la scadenza è l'ultimo giorno del mese di arrivo.

La sospensione feriale: dal 1° al 31 agosto

La Legge 742/1969, modificata dal D.L. 83/2012 convertito in Legge 134/2012, prevede la sospensione dei termini processuali civili dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Questo vale per tutti i procedimenti civili ordinari davanti al Tribunale, alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione.

Concretamente: se un termine di 30 giorni inizia il 20 luglio, i giorni dal 1° al 31 agosto non vengono conteggiati. Il termine riprende il 1° settembre con i giorni rimanenti che non erano ancora decorsi al 31 luglio.

Sabato, domenica e festività: la proroga automatica

Ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. (il comma 5 è stato aggiunto dal D.L. 193/2009 convertito in L. 27/2010):

  • Se il giorno di scadenza è una domenica o un giorno festivo (ex L. 260/1949), la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
  • Se il giorno di scadenza è un sabato, la proroga si applica ugualmente: la scadenza è posticipata al lunedì successivo (o al primo giorno utile se il lunedì è festivo).

Procedimenti esclusi dalla sospensione feriale

Non sono soggetti alla sospensione feriale: i procedimenti cautelari (art. 669-septies c.p.c.), le cause di lavoro e previdenza (art. 3 L. 742/1969 e art. 420 c.p.c.), alcune procedure concorsuali urgenti, i procedimenti in materia di alimenti, separazione e divorzio con provvedimenti provvisori urgenti, e i procedimenti in camera di consiglio urgenti. Per questi casi, usa il calcolatore con la sospensione feriale disattivata.

Termine perentorio vs ordinatorio: cosa cambia in pratica

Il termine perentorio (art. 153, co. 1, c.p.c.) comporta la decadenza automatica dalla facoltà o dall'atto processuale se non esercitato entro la scadenza. Non è prorogabile né dal giudice né per accordo delle parti, salvo i casi eccezionali di rimessione in termini per causa non imputabile (art. 153, co. 2, c.p.c.). Esempi: termini di impugnazione, termine per la notifica dell'atto di citazione, termine per il deposito della comparsa di risposta.

Il termine ordinatorio può essere prorogato dal giudice, su istanza di parte, prima della scadenza. La scadenza ha comunque rilevanza pratica: la parte che deposita in ritardo deve sempre verificare che il giudice abbia espressamente prorogato il termine.

Domande frequenti sui termini processuali civili

La L. 742/1969, come modificata dalla L. 134/2012, prevede che i termini processuali civili siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Durante questo periodo i giorni di agosto non si computano ai fini del decorso del termine. Se il termine inizia prima del 1° agosto, si sospende il 31 luglio sera e riprende il 1° settembre; se inizia in agosto, comincia a decorrere dal 1° settembre.

Il sabato è un giorno lavorativo ai fini del decorso del termine (si conta nel computo dei 30 giorni, per esempio). Tuttavia, se la scadenza del termine cade di sabato, il termine è prorogato automaticamente al lunedì (o al primo giorno utile successivo) per effetto del comma 5 dell'art. 155 c.p.c., introdotto dal D.L. 193/2009. Questo calcolatore applica entrambe le regole correttamente.

Dopo il deposito della citazione, il cancelliere fissa l'udienza. La notifica al convenuto deve avvenire almeno 90 giorni prima dell'udienza (art. 163-bis c.p.c.) ovvero 150 giorni se il convenuto è all'estero. Usa il calcolatore impostando come data evento quella dell'udienza e inserendo 90 giorni a ritroso: il calcolatore mostra l'ultimo giorno entro cui notificare.

Sì. Il termine lungo per l'appello (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, art. 327 c.p.c.) e il termine breve (30 giorni dalla notifica, art. 325 c.p.c.) sono entrambi soggetti alla sospensione feriale per i procedimenti civili ordinari. Se la sentenza è stata pubblicata il 15 luglio, ad esempio, i 6 mesi non decorrono dal 1° al 31 agosto, e la scadenza effettiva va calcolata aggiungendo 31 giorni alla data che altrimenti sarebbe il 15 gennaio.

Dopo la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., il giudice assegna i termini per le memorie integrative: 40 giorni per le memorie ex n. 1 (precisazione delle domande), 20 giorni per le repliche, 20 giorni per le memorie istruttorie, conteggiati l'uno dopo la scadenza dell'altro. Utilizza il calcolatore tre volte, prendendo come dies a quo la scadenza del termine precedente. Trovi uno strumento dedicato nella sezione "Termini memorie 183 e 189 c.p.c.".

Dati per il calcolo del termine

Calcola termine processuale

Data di notifica, pronuncia, udienza o altro atto da cui decorre il termine. Il giorno iniziale non si conta (art. 155, co. 1, c.p.c.).

Durata del termine *
Termini frequenti
Tipo di termine

Attiva per procedimenti ordinari. Disattiva per cautelari, lavoro, urgenti.

Strumento orientativo. Verifica sempre le scadenze con il tuo ufficio giudiziario.

Inserisci i dati e premi Calcola per vedere la scadenza.

Come si calcolano i termini processuali civili

Il calcolo dei termini nel processo civile italiano si fonda sull'art. 155 del Codice di Procedura Civile e sulla Legge 742/1969 sulla sospensione feriale. Conoscere le regole esatte è fondamentale: i termini perentori determinano decadenze insanabili.

Regola base: il dies a quo non si conta

L'art. 155, comma 1, c.p.c. stabilisce che nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale (dies a quo). Se il fatto è avvenuto il 10 aprile e il termine è di 30 giorni, il conteggio parte dall'11 aprile e la scadenza è il 10 maggio (o il primo giorno utile seguente se cade in giorno non lavorativo).

Termini in mesi e anni: il calendario comune

Per i termini espressi in mesi o anni (art. 155, co. 2), si usa il calendario comune: un termine di 3 mesi dal 15 gennaio scade il 15 aprile, indipendentemente dal numero di giorni dei mesi intermedi. Se il mese di scadenza è più corto (es. termine da 31 gennaio → 28/29 febbraio), la scadenza è l'ultimo giorno del mese di arrivo.

La sospensione feriale: dal 1° al 31 agosto

La Legge 742/1969, modificata dal D.L. 83/2012 convertito in Legge 134/2012, prevede la sospensione dei termini processuali civili dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Questo vale per tutti i procedimenti civili ordinari davanti al Tribunale, alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione.

Concretamente: se un termine di 30 giorni inizia il 20 luglio, i giorni dal 1° al 31 agosto non vengono conteggiati. Il termine riprende il 1° settembre con i giorni rimanenti che non erano ancora decorsi al 31 luglio.

Sabato, domenica e festività: la proroga automatica

Ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. (il comma 5 è stato aggiunto dal D.L. 193/2009 convertito in L. 27/2010):

  • Se il giorno di scadenza è una domenica o un giorno festivo (ex L. 260/1949), la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
  • Se il giorno di scadenza è un sabato, la proroga si applica ugualmente: la scadenza è posticipata al lunedì successivo (o al primo giorno utile se il lunedì è festivo).

Procedimenti esclusi dalla sospensione feriale

Non sono soggetti alla sospensione feriale: i procedimenti cautelari (art. 669-septies c.p.c.), le cause di lavoro e previdenza (art. 3 L. 742/1969 e art. 420 c.p.c.), alcune procedure concorsuali urgenti, i procedimenti in materia di alimenti, separazione e divorzio con provvedimenti provvisori urgenti, e i procedimenti in camera di consiglio urgenti. Per questi casi, usa il calcolatore con la sospensione feriale disattivata.

Termine perentorio vs ordinatorio: cosa cambia in pratica

Il termine perentorio (art. 153, co. 1, c.p.c.) comporta la decadenza automatica dalla facoltà o dall'atto processuale se non esercitato entro la scadenza. Non è prorogabile né dal giudice né per accordo delle parti, salvo i casi eccezionali di rimessione in termini per causa non imputabile (art. 153, co. 2, c.p.c.). Esempi: termini di impugnazione, termine per la notifica dell'atto di citazione, termine per il deposito della comparsa di risposta.

Il termine ordinatorio può essere prorogato dal giudice, su istanza di parte, prima della scadenza. La scadenza ha comunque rilevanza pratica: la parte che deposita in ritardo deve sempre verificare che il giudice abbia espressamente prorogato il termine.

Domande frequenti sui termini processuali civili

La L. 742/1969, come modificata dalla L. 134/2012, prevede che i termini processuali civili siano sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Durante questo periodo i giorni di agosto non si computano ai fini del decorso del termine. Se il termine inizia prima del 1° agosto, si sospende il 31 luglio sera e riprende il 1° settembre; se inizia in agosto, comincia a decorrere dal 1° settembre.

Il sabato è un giorno lavorativo ai fini del decorso del termine (si conta nel computo dei 30 giorni, per esempio). Tuttavia, se la scadenza del termine cade di sabato, il termine è prorogato automaticamente al lunedì (o al primo giorno utile successivo) per effetto del comma 5 dell'art. 155 c.p.c., introdotto dal D.L. 193/2009. Questo calcolatore applica entrambe le regole correttamente.

Dopo il deposito della citazione, il cancelliere fissa l'udienza. La notifica al convenuto deve avvenire almeno 90 giorni prima dell'udienza (art. 163-bis c.p.c.) ovvero 150 giorni se il convenuto è all'estero. Usa il calcolatore impostando come data evento quella dell'udienza e inserendo 90 giorni a ritroso: il calcolatore mostra l'ultimo giorno entro cui notificare.

Sì. Il termine lungo per l'appello (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, art. 327 c.p.c.) e il termine breve (30 giorni dalla notifica, art. 325 c.p.c.) sono entrambi soggetti alla sospensione feriale per i procedimenti civili ordinari. Se la sentenza è stata pubblicata il 15 luglio, ad esempio, i 6 mesi non decorrono dal 1° al 31 agosto, e la scadenza effettiva va calcolata aggiungendo 31 giorni alla data che altrimenti sarebbe il 15 gennaio.

Dopo la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., il giudice assegna i termini per le memorie integrative: 40 giorni per le memorie ex n. 1 (precisazione delle domande), 20 giorni per le repliche, 20 giorni per le memorie istruttorie, conteggiati l'uno dopo la scadenza dell'altro. Utilizza il calcolatore tre volte, prendendo come dies a quo la scadenza del termine precedente. Trovi uno strumento dedicato nella sezione "Termini memorie 183 e 189 c.p.c.".

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