Calcolo interessi legali

Calcolo interessi legali (art. 1284 c.c.), commerciali (D.Lgs. 231/2002 BCE+8) e convenzionali, con anatocismo opzionale.

Dati per il calcolo degli interessi legali

Calcolo interessi
Tipo di tasso
Tassi storici aggiornati al 2025. Lo strumento copre il periodo dal 1942 ad oggi e applica automaticamente le variazioni del saggio anno per anno (semestre per il commerciale).

Inserisci capitale, periodo e tipo di tasso per calcolare gli interessi.

Calcolo degli interessi legali: art. 1284 c.c. e D.Lgs. 231/2002

Gli interessi legali sono gli interessi dovuti per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie quando le parti non abbiano pattuito un tasso convenzionale (art. 1284, co. 3, c.c.). Il saggio è determinato annualmente con decreto del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre per l'anno successivo.

Il tasso legale ordinario (art. 1284, co. 1, c.c.)

Si applica ai crediti civili ordinari: dalla scadenza dell'obbligazione (art. 1282 c.c.) o, in caso di danni, dal giorno della costituzione in mora (art. 1219 c.c.). Il tasso ha registrato variazioni significative nel tempo: era del 5% prima del 1990, salito al 10% nel 1990, poi progressivamente diminuito fino allo 0,01% del 2021. Dal 2023 è tornato a salire (5% nel 2023, 2,5% nel 2024, 2% nel 2025).

Il tasso commerciale (D.Lgs. 231/2002)

Il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, attuativo della Direttiva 2000/35/CE, disciplina gli interessi di mora nelle transazioni commerciali (cessioni di beni o prestazioni di servizi tra imprese o tra imprese e P.A., art. 2). Caratteristiche:

  • Decorrenza automatica: dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (30 giorni di norma, art. 4).
  • Tasso elevato: BCE + 8 punti percentuali (variabile semestralmente).
  • Pubblicazione: il MEF pubblica il tasso BCE applicabile in GU entro il 5° giorno lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno.

Il tasso "maggiorato" dopo domanda giudiziale (art. 1284, co. 4, c.c.)

Il D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014) ha introdotto il co. 4 dell'art. 1284 c.c.: dopo la proposizione della domanda giudiziale, gli interessi legali si applicano nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 (commerciale). La regola si applica agli atti introduttivi del giudizio depositati o notificati a partire dal 11 dicembre 2014.

L'anatocismo (art. 1283 c.c.)

L'anatocismo è la capitalizzazione degli interessi: gli interessi scaduti producono a loro volta interessi. L'art. 1283 c.c. lo ammette in tre ipotesi:

  • Per convenzione posteriore alla scadenza degli interessi.
  • Per domanda giudiziale: dalla data della domanda, gli interessi scaduti producono a loro volta interessi (capitalizzazione semestrale).
  • Per usi normativi: solo se documentati come usi normativi locali.

In materia bancaria si applica la disciplina speciale dell'art. 120 TUB e della delibera CICR 343/2016: capitalizzazione di norma annuale; vietata l'anatocismo sugli interessi corrispettivi (Cass. SU n. 24418/2010).

Calcolo periodo per periodo

Quando gli interessi maturano a cavallo di più anni, si applica il tasso vigente in ciascun anno per la frazione di periodo corrispondente. La formula base è:

Interessi = Capitale × Tasso% × Giorni / 365

Lo strumento spezza automaticamente il periodo in segmenti annuali (o semestrali per il tasso commerciale) e somma gli interessi parziali.

Domande frequenti sul calcolo degli interessi legali

Per i crediti liquidi ed esigibili (somma certa, scadenza determinata) decorrono automaticamente dalla scadenza (art. 1282 c.c.). Per i crediti illiquidi (es. risarcimento danni) decorrono dalla domanda giudiziale o dalla costituzione in mora (art. 1219, 1224 c.c.). Per il danno da fatto illecito (art. 2043 c.c.) la giurisprudenza riconosce gli interessi dalla data del fatto.

No. Il tasso D.Lgs. 231/2002 si applica SOLO alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e P.A. Non si applica ai consumatori (B2C), ai crediti di lavoro subordinato, ai crediti per somme fuori dalla "transazione commerciale" (es. risarcimento danni extracontrattuale). Dal 11/12/2014, ex art. 1284 co. 4 c.c., si applica anche dopo domanda giudiziale per i crediti civili.

Il MEF pubblica il tasso BCE applicabile per ciascun semestre. Per il 1° semestre 2025 il tasso BCE refi è del 2,65%, cui si aggiungono 8 punti percentuali per un totale del 10,65% (DM Economia 9/1/2025). Lo strumento applica automaticamente il tasso del semestre di maturazione.

No. Va espressamente richiesto in giudizio (domanda di anatocismo) o pattuito per convenzione posteriore alla scadenza. Lo strumento permette di attivare la capitalizzazione semestrale come opzione, da utilizzare solo nei casi in cui ricorrano i presupposti dell'art. 1283 c.c.

Si applica il tasso vigente in ciascun anno per la frazione di periodo: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno il tasso di quell'anno; per i periodi parziali (frazioni di anno) si calcola pro-rata. Lo strumento esegue automaticamente il calcolo segmentato e mostra la tabella di dettaglio per anno (o semestre per il tasso commerciale).

Dati per il calcolo degli interessi legali

Calcolo interessi
Tipo di tasso
Tassi storici aggiornati al 2025. Lo strumento copre il periodo dal 1942 ad oggi e applica automaticamente le variazioni del saggio anno per anno (semestre per il commerciale).

Inserisci capitale, periodo e tipo di tasso per calcolare gli interessi.

Calcolo degli interessi legali: art. 1284 c.c. e D.Lgs. 231/2002

Gli interessi legali sono gli interessi dovuti per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie quando le parti non abbiano pattuito un tasso convenzionale (art. 1284, co. 3, c.c.). Il saggio è determinato annualmente con decreto del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre per l'anno successivo.

Il tasso legale ordinario (art. 1284, co. 1, c.c.)

Si applica ai crediti civili ordinari: dalla scadenza dell'obbligazione (art. 1282 c.c.) o, in caso di danni, dal giorno della costituzione in mora (art. 1219 c.c.). Il tasso ha registrato variazioni significative nel tempo: era del 5% prima del 1990, salito al 10% nel 1990, poi progressivamente diminuito fino allo 0,01% del 2021. Dal 2023 è tornato a salire (5% nel 2023, 2,5% nel 2024, 2% nel 2025).

Il tasso commerciale (D.Lgs. 231/2002)

Il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, attuativo della Direttiva 2000/35/CE, disciplina gli interessi di mora nelle transazioni commerciali (cessioni di beni o prestazioni di servizi tra imprese o tra imprese e P.A., art. 2). Caratteristiche:

  • Decorrenza automatica: dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (30 giorni di norma, art. 4).
  • Tasso elevato: BCE + 8 punti percentuali (variabile semestralmente).
  • Pubblicazione: il MEF pubblica il tasso BCE applicabile in GU entro il 5° giorno lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno.

Il tasso "maggiorato" dopo domanda giudiziale (art. 1284, co. 4, c.c.)

Il D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014) ha introdotto il co. 4 dell'art. 1284 c.c.: dopo la proposizione della domanda giudiziale, gli interessi legali si applicano nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 (commerciale). La regola si applica agli atti introduttivi del giudizio depositati o notificati a partire dal 11 dicembre 2014.

L'anatocismo (art. 1283 c.c.)

L'anatocismo è la capitalizzazione degli interessi: gli interessi scaduti producono a loro volta interessi. L'art. 1283 c.c. lo ammette in tre ipotesi:

  • Per convenzione posteriore alla scadenza degli interessi.
  • Per domanda giudiziale: dalla data della domanda, gli interessi scaduti producono a loro volta interessi (capitalizzazione semestrale).
  • Per usi normativi: solo se documentati come usi normativi locali.

In materia bancaria si applica la disciplina speciale dell'art. 120 TUB e della delibera CICR 343/2016: capitalizzazione di norma annuale; vietata l'anatocismo sugli interessi corrispettivi (Cass. SU n. 24418/2010).

Calcolo periodo per periodo

Quando gli interessi maturano a cavallo di più anni, si applica il tasso vigente in ciascun anno per la frazione di periodo corrispondente. La formula base è:

Interessi = Capitale × Tasso% × Giorni / 365

Lo strumento spezza automaticamente il periodo in segmenti annuali (o semestrali per il tasso commerciale) e somma gli interessi parziali.

Domande frequenti sul calcolo degli interessi legali

Per i crediti liquidi ed esigibili (somma certa, scadenza determinata) decorrono automaticamente dalla scadenza (art. 1282 c.c.). Per i crediti illiquidi (es. risarcimento danni) decorrono dalla domanda giudiziale o dalla costituzione in mora (art. 1219, 1224 c.c.). Per il danno da fatto illecito (art. 2043 c.c.) la giurisprudenza riconosce gli interessi dalla data del fatto.

No. Il tasso D.Lgs. 231/2002 si applica SOLO alle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e P.A. Non si applica ai consumatori (B2C), ai crediti di lavoro subordinato, ai crediti per somme fuori dalla "transazione commerciale" (es. risarcimento danni extracontrattuale). Dal 11/12/2014, ex art. 1284 co. 4 c.c., si applica anche dopo domanda giudiziale per i crediti civili.

Il MEF pubblica il tasso BCE applicabile per ciascun semestre. Per il 1° semestre 2025 il tasso BCE refi è del 2,65%, cui si aggiungono 8 punti percentuali per un totale del 10,65% (DM Economia 9/1/2025). Lo strumento applica automaticamente il tasso del semestre di maturazione.

No. Va espressamente richiesto in giudizio (domanda di anatocismo) o pattuito per convenzione posteriore alla scadenza. Lo strumento permette di attivare la capitalizzazione semestrale come opzione, da utilizzare solo nei casi in cui ricorrano i presupposti dell'art. 1283 c.c.

Si applica il tasso vigente in ciascun anno per la frazione di periodo: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno il tasso di quell'anno; per i periodi parziali (frazioni di anno) si calcola pro-rata. Lo strumento esegue automaticamente il calcolo segmentato e mostra la tabella di dettaglio per anno (o semestre per il tasso commerciale).

⚠️ Strumento orientativo. I risultati hanno scopo informativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato.

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