Generatore atto di precetto
Genera l'atto di precetto ex art. 480 c.p.c. con calcolo automatico interessi, importi in lettere, avvertimenti di legge.
Dati per la generazione dell'atto di precetto
Compila i campi a sinistra. L'anteprima dell'atto di precetto apparirà qui.
L'atto di precetto: redazione, contenuto, opposizione
L'atto di precetto è l'atto introduttivo dell'esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 479-482 c.p.c.: contiene l'intimazione al debitore di adempiere l'obbligazione risultante dal titolo esecutivo entro un termine minimo di 10 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata. Costituisce condizione necessaria per l'inizio del pignoramento.
Il contenuto necessario del precetto (art. 480 c.p.c.)
L'art. 480 c.p.c. impone al precetto i seguenti elementi:
- Indicazione delle parti: precettante (creditore) e precettato (debitore).
- Riferimento al titolo esecutivo, con i suoi estremi (numero, data, autorità).
- Indicazione della somma dovuta (capitale, interessi, spese).
- Intimazione di pagamento entro un termine non inferiore a 10 giorni.
- Avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
- Avvertimento ex co. 2: il debitore consumatore può accedere alle procedure di composizione della crisi (D.Lgs. 14/2019).
- Sottoscrizione dell'avvocato del creditore.
- Elezione di domicilio del creditore presso lo studio dell'avvocato.
Termini di efficacia
Il precetto perde efficacia se il pignoramento non è iniziato entro 90 giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.). Decorso tale termine, va notificato un nuovo precetto. Il termine di 10 giorni può essere ridotto solo in caso di pericolo nel ritardo, con autorizzazione del giudice (art. 482 c.p.c.).
Calcolo della somma intimata
La somma intimata si compone di:
- Capitale: l'importo del credito risultante dal titolo.
- Interessi: legali (tasso ex art. 1284 c.c., variabile annualmente) o convenzionali, calcolati dal momento di decorrenza alla data del precetto.
- Spese del titolo: liquidate dal giudice nel titolo stesso.
- Spese del precetto: compenso per l'avvocato (Tabella E DM 55/2014), CPA 4%, IVA 22%.
- Eventuali rivalutazione monetaria: se il titolo lo prevede.
L'opposizione al precetto
Il debitore può opporsi al precetto con due rimedi:
- Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione (es. inesistenza del titolo, estinzione del credito, mancato avveramento della condizione).
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta vizi formali del precetto o della notificazione (es. errori sui dati, omessa indicazione di elementi essenziali, difetto di sottoscrizione). Termine: 20 giorni dalla notifica.
Notifica del precetto
Il precetto è notificato al debitore unitamente al titolo esecutivo, salvo che il titolo sia già stato notificato in precedenza (art. 479 c.p.c.). La notifica avviene per il tramite dell'ufficiale giudiziario o, dal 2014, anche a mezzo PEC ai sensi della L. 53/1994 (notifiche dell'avvocato). Per le persone giuridiche, la notifica si effettua presso la sede legale e al rappresentante legale.
Domande frequenti sull'atto di precetto
Posso notificare il precetto contestualmente al titolo?
Sì. L'art. 479 c.p.c. consente la notificazione contestuale del titolo e del precetto: il precetto può essere apposto in calce al titolo o notificato separatamente con preventiva o contestuale notifica del titolo. È prassi diffusa redigere l'unico atto "titolo + precetto" per economia processuale.
Cosa succede se il precetto contiene errori sugli importi?
Errori marginali (di calcolo o di importo) non comportano nullità: il debitore può pagare la minor somma effettivamente dovuta. Errori sostanziali (importi manifestamente sproporzionati o privi di giustificazione) possono dar luogo a opposizione ex art. 615 c.p.c. e, in caso di malafede, anche a domanda di risarcimento del danno per esecuzione ingiusta (art. 96 c.p.c.).
Devo allegare la formula esecutiva del titolo?
Sì, il titolo esecutivo deve essere munito di formula esecutiva (art. 475 c.p.c.). La formula viene apposta dal cancelliere del giudice che ha emesso il titolo (o dal notaio per gli atti notarili). Senza formula esecutiva, l'esecuzione non può essere iniziata. La data di apposizione della formula è uno degli elementi da indicare nel precetto.
Posso intimare interessi maturati dopo la sentenza?
Sì. Gli interessi continuano a decorrere fino al saldo effettivo (art. 1283 c.c. per la capitalizzazione anatocistica). Nel precetto si intimano gli interessi maturati dalla data del titolo (o dalla decorrenza in esso indicata) alla data del precetto, oltre interessi maturandi sino al saldo. Per il tasso si applica quello legale ex art. 1284 c.c. salvo diverso titolo (es. clausola contrattuale con tasso convenzionale).
Cosa succede se il debitore paga prima della scadenza dei 10 giorni?
Il pagamento integrale entro il termine estingue l'obbligazione e impedisce l'esecuzione. Il debitore può pretendere la restituzione del titolo originale con annotazione di pagamento. Se il pagamento è parziale, il creditore può procedere all'esecuzione per la parte residua (con eventuale ricalcolo di interessi e spese).
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L'atto di precetto: redazione, contenuto, opposizione
L'atto di precetto è l'atto introduttivo dell'esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 479-482 c.p.c.: contiene l'intimazione al debitore di adempiere l'obbligazione risultante dal titolo esecutivo entro un termine minimo di 10 giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata. Costituisce condizione necessaria per l'inizio del pignoramento.
Il contenuto necessario del precetto (art. 480 c.p.c.)
L'art. 480 c.p.c. impone al precetto i seguenti elementi:
- Indicazione delle parti: precettante (creditore) e precettato (debitore).
- Riferimento al titolo esecutivo, con i suoi estremi (numero, data, autorità).
- Indicazione della somma dovuta (capitale, interessi, spese).
- Intimazione di pagamento entro un termine non inferiore a 10 giorni.
- Avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
- Avvertimento ex co. 2: il debitore consumatore può accedere alle procedure di composizione della crisi (D.Lgs. 14/2019).
- Sottoscrizione dell'avvocato del creditore.
- Elezione di domicilio del creditore presso lo studio dell'avvocato.
Termini di efficacia
Il precetto perde efficacia se il pignoramento non è iniziato entro 90 giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.). Decorso tale termine, va notificato un nuovo precetto. Il termine di 10 giorni può essere ridotto solo in caso di pericolo nel ritardo, con autorizzazione del giudice (art. 482 c.p.c.).
Calcolo della somma intimata
La somma intimata si compone di:
- Capitale: l'importo del credito risultante dal titolo.
- Interessi: legali (tasso ex art. 1284 c.c., variabile annualmente) o convenzionali, calcolati dal momento di decorrenza alla data del precetto.
- Spese del titolo: liquidate dal giudice nel titolo stesso.
- Spese del precetto: compenso per l'avvocato (Tabella E DM 55/2014), CPA 4%, IVA 22%.
- Eventuali rivalutazione monetaria: se il titolo lo prevede.
L'opposizione al precetto
Il debitore può opporsi al precetto con due rimedi:
- Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione (es. inesistenza del titolo, estinzione del credito, mancato avveramento della condizione).
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta vizi formali del precetto o della notificazione (es. errori sui dati, omessa indicazione di elementi essenziali, difetto di sottoscrizione). Termine: 20 giorni dalla notifica.
Notifica del precetto
Il precetto è notificato al debitore unitamente al titolo esecutivo, salvo che il titolo sia già stato notificato in precedenza (art. 479 c.p.c.). La notifica avviene per il tramite dell'ufficiale giudiziario o, dal 2014, anche a mezzo PEC ai sensi della L. 53/1994 (notifiche dell'avvocato). Per le persone giuridiche, la notifica si effettua presso la sede legale e al rappresentante legale.
Domande frequenti sull'atto di precetto
Posso notificare il precetto contestualmente al titolo?
Sì. L'art. 479 c.p.c. consente la notificazione contestuale del titolo e del precetto: il precetto può essere apposto in calce al titolo o notificato separatamente con preventiva o contestuale notifica del titolo. È prassi diffusa redigere l'unico atto "titolo + precetto" per economia processuale.
Cosa succede se il precetto contiene errori sugli importi?
Errori marginali (di calcolo o di importo) non comportano nullità: il debitore può pagare la minor somma effettivamente dovuta. Errori sostanziali (importi manifestamente sproporzionati o privi di giustificazione) possono dar luogo a opposizione ex art. 615 c.p.c. e, in caso di malafede, anche a domanda di risarcimento del danno per esecuzione ingiusta (art. 96 c.p.c.).
Devo allegare la formula esecutiva del titolo?
Sì, il titolo esecutivo deve essere munito di formula esecutiva (art. 475 c.p.c.). La formula viene apposta dal cancelliere del giudice che ha emesso il titolo (o dal notaio per gli atti notarili). Senza formula esecutiva, l'esecuzione non può essere iniziata. La data di apposizione della formula è uno degli elementi da indicare nel precetto.
Posso intimare interessi maturati dopo la sentenza?
Sì. Gli interessi continuano a decorrere fino al saldo effettivo (art. 1283 c.c. per la capitalizzazione anatocistica). Nel precetto si intimano gli interessi maturati dalla data del titolo (o dalla decorrenza in esso indicata) alla data del precetto, oltre interessi maturandi sino al saldo. Per il tasso si applica quello legale ex art. 1284 c.c. salvo diverso titolo (es. clausola contrattuale con tasso convenzionale).
Cosa succede se il debitore paga prima della scadenza dei 10 giorni?
Il pagamento integrale entro il termine estingue l'obbligazione e impedisce l'esecuzione. Il debitore può pretendere la restituzione del titolo originale con annotazione di pagamento. Se il pagamento è parziale, il creditore può procedere all'esecuzione per la parte residua (con eventuale ricalcolo di interessi e spese).