Generatore procura alle liti

Genera procura speciale, generale, per appello, cassazione o esecuzione. Anteprima live, esportazione PDF, copia testo, stampa.

Dati per la generazione della procura alle liti

Tipo di procura
Dati del cliente (mandante)
Dati dell'avvocato (procuratore)
Oggetto del giudizio
Poteri speciali

Spunta i poteri da conferire espressamente, in deroga ai limiti dell'art. 84 c.p.c.

Domicilio e privacy
Importante: il documento generato è un modello standard. Verifica sempre la conformità ai requisiti della giurisdizione adita e personalizza in base alle peculiarità della tua causa.

Compila i campi a sinistra. L'anteprima della procura apparirà qui.

La procura alle liti: requisiti, formule e poteri speciali

La procura alle liti è il negozio giuridico processuale con cui la parte conferisce all'avvocato il potere di rappresentanza in giudizio (jus postulandi). È disciplinata dagli artt. 83-87 c.p.c. e costituisce condizione essenziale per l'esercizio dell'attività difensiva: senza valida procura l'atto processuale è inammissibile.

I requisiti formali della procura

L'art. 83 c.p.c. prescrive la procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. La procura alle liti, in particolare, può essere apposta in calce o a margine dell'atto cui accede (citazione, comparsa di costituzione, ricorso) ed è autenticata dall'avvocato stesso che attesta la firma del cliente. Per il deposito telematico l'art. 83, co. 3, c.p.c. prevede l'acquisizione per immagine (scansione) con dichiarazione di conformità dell'avvocato e firma digitale.

Procura speciale e procura generale

  • Procura speciale: conferisce il potere per uno specifico giudizio individuato (autorità giudiziaria, oggetto, parti). È la forma preferita per chiarezza dei limiti dei poteri.
  • Procura generale alle liti: estende il mandato a più giudizi presenti e futuri, anche in materie predeterminate. Richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio per la validità erga omnes.

I poteri speciali ex art. 84 c.p.c.

L'art. 84 c.p.c. stabilisce che la procura, salvo espressa diversa volontà, comprende tutti i poteri di natura processuale (proporre eccezioni, dedurre prove, partecipare alle udienze). Alcuni atti, però, richiedono espresso conferimento:

  • Transigere e conciliare la lite (art. 84, co. 2, c.p.c.).
  • Rinunciare agli atti del giudizio e all'azione (art. 84, co. 2, c.p.c.).
  • Deferire e riferire giuramento decisorio (art. 233 c.p.c.).
  • Riconoscere la pretesa avversa.
  • Quietanzare e ricevere somme.
  • Compromettere in arbitri e aderire ad ADR vincolanti.
  • Farsi sostituire da altri procuratori (sostituzione plurima).

Procura per i giudizi di impugnazione

La procura per l'appello deve essere conferita per il grado di giudizio specifico, salvo che la procura del primo grado contenga formula estensiva ("anche per l'appello e per l'eventuale ricorso per cassazione"). La procura per il ricorso per cassazione deve essere SPECIALE (art. 365 c.p.c.) e successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata: una procura genericamente conferita per i gradi successivi non è sufficiente.

Domicilio fisico e domicilio digitale

L'art. 16-sexies, D.L. 179/2012 ha riformato la materia del domicilio processuale: per i procedimenti telematici è obbligatorio il domicilio digitale presso la PEC dell'avvocato risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE). L'elezione di domicilio fisico presso lo studio dell'avvocato resta valida ma è sussidiaria; le notifiche e comunicazioni avvengono di norma a mezzo PEC.

La privacy nella procura alle liti

L'avvocato è autonomo titolare del trattamento dei dati personali del cliente (art. 4, n. 7, GDPR). La procura alle liti deve includere o accompagnare l'informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 e raccogliere il consenso al trattamento per le finalità connesse al mandato, inclusa la comunicazione necessaria a controparti, CTU, autorità giudiziarie e periti. Il modello generato include la formula privacy standard.

Domande frequenti sulla procura alle liti

Non necessariamente. L'art. 83, co. 3, c.p.c. consente la procura su foglio separato, purché sia congiuntamente depositato con l'atto cui si riferisce. Per il PCT è prassi diffusa allegare la procura come PDF separato firmato digitalmente dall'avvocato che ne attesta la conformità all'originale cartaceo.

Sì. La revoca avviene per dichiarazione formale del cliente, comunicata all'avvocato e alla controparte. L'art. 85 c.p.c. impone all'avvocato di proseguire, fino alla sostituzione, l'attività urgente per evitare pregiudizi al cliente. La rinuncia al mandato da parte dell'avvocato richiede sostituzione effettiva: produce effetti solo da quel momento.

Sì. L'art. 365 c.p.c. richiede che la procura per il ricorso per cassazione sia SPECIALE (limitata a quel ricorso) e SUCCESSIVA alla pubblicazione della sentenza impugnata. Una procura generica del primo grado, anche se estesa "ai successivi gradi", non è sufficiente: serve un atto nuovo, datato successivamente alla sentenza che si intende impugnare.

Sì, espressamente. L'art. 84, co. 2, c.p.c. limita i poteri dell'avvocato per alcuni atti dispositivi del diritto sostanziale: transazione, conciliazione, rinuncia all'azione, riconoscimento della pretesa. Senza espresso conferimento, l'atto è inefficace nei confronti del cliente. Il modello generato include questi poteri come default selezionati.

Sì. La procura conferita da società o ente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in carica, dotato dei poteri previsti dallo statuto. Allegare visura camerale aggiornata o estratto del verbale di nomina può essere opportuno per evitare contestazioni. In caso di società di persone occorre la firma di tutti i soci illimitatamente responsabili o, se previsto, del socio amministratore.

Dati per la generazione della procura alle liti

Tipo di procura
Dati del cliente (mandante)
Dati dell'avvocato (procuratore)
Oggetto del giudizio
Poteri speciali

Spunta i poteri da conferire espressamente, in deroga ai limiti dell'art. 84 c.p.c.

Domicilio e privacy
Importante: il documento generato è un modello standard. Verifica sempre la conformità ai requisiti della giurisdizione adita e personalizza in base alle peculiarità della tua causa.

Compila i campi a sinistra. L'anteprima della procura apparirà qui.

La procura alle liti: requisiti, formule e poteri speciali

La procura alle liti è il negozio giuridico processuale con cui la parte conferisce all'avvocato il potere di rappresentanza in giudizio (jus postulandi). È disciplinata dagli artt. 83-87 c.p.c. e costituisce condizione essenziale per l'esercizio dell'attività difensiva: senza valida procura l'atto processuale è inammissibile.

I requisiti formali della procura

L'art. 83 c.p.c. prescrive la procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. La procura alle liti, in particolare, può essere apposta in calce o a margine dell'atto cui accede (citazione, comparsa di costituzione, ricorso) ed è autenticata dall'avvocato stesso che attesta la firma del cliente. Per il deposito telematico l'art. 83, co. 3, c.p.c. prevede l'acquisizione per immagine (scansione) con dichiarazione di conformità dell'avvocato e firma digitale.

Procura speciale e procura generale

  • Procura speciale: conferisce il potere per uno specifico giudizio individuato (autorità giudiziaria, oggetto, parti). È la forma preferita per chiarezza dei limiti dei poteri.
  • Procura generale alle liti: estende il mandato a più giudizi presenti e futuri, anche in materie predeterminate. Richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio per la validità erga omnes.

I poteri speciali ex art. 84 c.p.c.

L'art. 84 c.p.c. stabilisce che la procura, salvo espressa diversa volontà, comprende tutti i poteri di natura processuale (proporre eccezioni, dedurre prove, partecipare alle udienze). Alcuni atti, però, richiedono espresso conferimento:

  • Transigere e conciliare la lite (art. 84, co. 2, c.p.c.).
  • Rinunciare agli atti del giudizio e all'azione (art. 84, co. 2, c.p.c.).
  • Deferire e riferire giuramento decisorio (art. 233 c.p.c.).
  • Riconoscere la pretesa avversa.
  • Quietanzare e ricevere somme.
  • Compromettere in arbitri e aderire ad ADR vincolanti.
  • Farsi sostituire da altri procuratori (sostituzione plurima).

Procura per i giudizi di impugnazione

La procura per l'appello deve essere conferita per il grado di giudizio specifico, salvo che la procura del primo grado contenga formula estensiva ("anche per l'appello e per l'eventuale ricorso per cassazione"). La procura per il ricorso per cassazione deve essere SPECIALE (art. 365 c.p.c.) e successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata: una procura genericamente conferita per i gradi successivi non è sufficiente.

Domicilio fisico e domicilio digitale

L'art. 16-sexies, D.L. 179/2012 ha riformato la materia del domicilio processuale: per i procedimenti telematici è obbligatorio il domicilio digitale presso la PEC dell'avvocato risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE). L'elezione di domicilio fisico presso lo studio dell'avvocato resta valida ma è sussidiaria; le notifiche e comunicazioni avvengono di norma a mezzo PEC.

La privacy nella procura alle liti

L'avvocato è autonomo titolare del trattamento dei dati personali del cliente (art. 4, n. 7, GDPR). La procura alle liti deve includere o accompagnare l'informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 e raccogliere il consenso al trattamento per le finalità connesse al mandato, inclusa la comunicazione necessaria a controparti, CTU, autorità giudiziarie e periti. Il modello generato include la formula privacy standard.

Domande frequenti sulla procura alle liti

Non necessariamente. L'art. 83, co. 3, c.p.c. consente la procura su foglio separato, purché sia congiuntamente depositato con l'atto cui si riferisce. Per il PCT è prassi diffusa allegare la procura come PDF separato firmato digitalmente dall'avvocato che ne attesta la conformità all'originale cartaceo.

Sì. La revoca avviene per dichiarazione formale del cliente, comunicata all'avvocato e alla controparte. L'art. 85 c.p.c. impone all'avvocato di proseguire, fino alla sostituzione, l'attività urgente per evitare pregiudizi al cliente. La rinuncia al mandato da parte dell'avvocato richiede sostituzione effettiva: produce effetti solo da quel momento.

Sì. L'art. 365 c.p.c. richiede che la procura per il ricorso per cassazione sia SPECIALE (limitata a quel ricorso) e SUCCESSIVA alla pubblicazione della sentenza impugnata. Una procura generica del primo grado, anche se estesa "ai successivi gradi", non è sufficiente: serve un atto nuovo, datato successivamente alla sentenza che si intende impugnare.

Sì, espressamente. L'art. 84, co. 2, c.p.c. limita i poteri dell'avvocato per alcuni atti dispositivi del diritto sostanziale: transazione, conciliazione, rinuncia all'azione, riconoscimento della pretesa. Senza espresso conferimento, l'atto è inefficace nei confronti del cliente. Il modello generato include questi poteri come default selezionati.

Sì. La procura conferita da società o ente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in carica, dotato dei poteri previsti dallo statuto. Allegare visura camerale aggiornata o estratto del verbale di nomina può essere opportuno per evitare contestazioni. In caso di società di persone occorre la firma di tutti i soci illimitatamente responsabili o, se previsto, del socio amministratore.

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