Calcolo pignoramento stipendio e pensione

Calcolo della quota pignorabile ex art. 545 c.p.c. su stipendio e pensione, con minimo vitale (D.L. 83/2015) e concorso di crediti.

Dati per il calcolo del pignoramento

Calcolo quota pignorabile

Importo effettivamente percepito mensilmente, al netto di trattenute fiscali e previdenziali.

Causa del pignoramento
Il calcolo segue l'art. 545 c.p.c. come modificato dal D.L. 83/2015. Per le pensioni si applica il "minimo vitale" non pignorabile pari a 1,5 volte l'assegno sociale.

Compila i campi per calcolare la quota mensile pignorabile.

Pignoramento di stipendio e pensione: limiti e calcolo ex art. 545 c.p.c.

Il pignoramento di stipendio o pensione è disciplinato dall'art. 545 c.p.c., profondamente modificato dal D.L. 83/2015 (conv. L. 132/2015) per introdurre il "minimo vitale" non pignorabile. La disciplina mira a bilanciare il diritto del creditore al recupero del proprio credito con quello del debitore a conservare un minimo di sussistenza dignitosa.

Il limite del quinto (1/5)

La regola generale (art. 545, co. 4, c.p.c.) è che stipendi, salari e pensioni sono pignorabili nella misura di UN QUINTO (20%) del netto. Il limite si applica per:

  • Crediti tributari: Stato, Regioni, Province, Comuni, INPS.
  • Crediti ordinari: tutti gli altri crediti civili (mutui, fornitori, sanzioni amministrative, prestiti personali).

Il concorso di più creditori (max 1/2)

In caso di concorso di più pignoramenti (creditore ordinario + Erario, oppure creditore ordinario + ex coniuge per assegno mantenimento), il pignoramento complessivo non può superare la METÀ del netto (art. 545, co. 5, c.p.c.). La distribuzione tra creditori segue l'ordine di priorità:

  1. Crediti alimentari (precedenza assoluta).
  2. Crediti tributari (precedenza sui chirografari).
  3. Crediti ordinari (in concorso proporzionale).

I crediti alimentari

I crediti per alimenti, mantenimento del coniuge separato, mantenimento dei figli e assegno divorzile godono di un regime speciale: la misura del pignoramento è autorizzata dal presidente del tribunale (art. 545, co. 1, c.p.c.) e può superare il quinto. La giurisprudenza pone il limite massimo in 1/3 (33%) per gli alimenti propriamente detti, ma il giudice può autorizzare quote maggiori in casi eccezionali. I crediti alimentari hanno precedenza sugli altri.

Il "minimo vitale" per le pensioni

Il D.L. 83/2015 ha introdotto la regola del minimo vitale per le pensioni. L'art. 545, co. 7, c.p.c. prevede che le pensioni non possono essere pignorate per la parte corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà (cioè 1,5 volte l'assegno sociale). Per il 2025:

  • Assegno sociale: € 538,69/mese (rivalutato annualmente da INPS).
  • Soglia non pignorabile: € 808,03/mese (= € 538,69 × 1,5).

La pensione fino a € 808,03 NON è pignorabile. La parte eccedente è pignorabile nei limiti del quinto (o metà in caso di concorso). Esempio: pensione di € 1.200/mese → parte pignorabile = € 1.200 - € 808,03 = € 391,97; quota pignorata = € 391,97 × 1/5 = € 78,39.

Il pignoramento di conto corrente con accredito di stipendio

L'art. 545, co. 9, c.p.c. (D.L. 83/2015) regola le ipotesi in cui lo stipendio o la pensione vengano pignorati DOPO l'accredito sul conto corrente:

  • Accrediti antecedenti il pignoramento: pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell'assegno sociale (per il 2025: € 1.616,07).
  • Accrediti successivi al pignoramento: si applicano i limiti del quinto/metà come per il pignoramento "alla fonte" presso il datore di lavoro.

Il TFR e altre indennità

Il TFR (Trattamento di fine rapporto) è pignorabile nella misura ordinaria del quinto (Cass. n. 8260/2018), salvo il "minimo vitale" se assimilabile a pensione. Le indennità sostitutive (preavviso, ferie non godute, mensilità aggiuntive) seguono il regime dello stipendio. La NASpI (indennità di disoccupazione) è pignorabile nei limiti del quinto.

Domande frequenti sul pignoramento di stipendio e pensione

Per UN SOLO creditore: 1/5 (20%) del netto. Per concorso di più creditori (massimo): 1/2 (50%). Per crediti alimentari, oltre questi limiti, fino a quanto autorizzato dal giudice (di norma 1/3 in più). I limiti si calcolano sul netto mensile, non sul lordo. Lo stipendio non è pignorabile sotto il "minimo vitale" per le pensioni; per gli stipendi tradizionali il limite del quinto si applica sempre, indipendentemente dall'importo.

NO. Per le pensioni vige il "minimo vitale" pari a 1,5 volte l'assegno sociale (per il 2025: € 808,03). Una pensione di € 600 è interamente non pignorabile, salvo i crediti alimentari che possono incidere su qualsiasi importo nei limiti autorizzati dal giudice. Il "minimo vitale" si applica sia alla pensione di quiescenza che a quella di reversibilità.

Sì, in caso di concorso il limite sale al massimo della metà. Ma in pratica: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precedenza per i tributi (1/5) e il residuo della metà (3/10) si distribuisce ai creditori chirografari. Se un ex coniuge interviene con titolo per assegno mantenimento, ha precedenza assoluta nei limiti autorizzati dal giudice.

Si applica una regola speciale (art. 545, co. 9, c.p.c.). Per gli accrediti ANTERIORI al pignoramento, è pignorabile solo l'eccedenza al triplo dell'assegno sociale (€ 1.616,07 nel 2025). Per gli accrediti SUCCESSIVI al pignoramento (es. mensilità future), si applicano i limiti del quinto. Il debitore può contestare in sede di opposizione se il giudice non distingue le due ipotesi.

Sì, nei limiti ordinari del quinto (art. 545, co. 4, c.p.c.) per crediti ordinari o tributari. Per i crediti alimentari, la quota può essere maggiore se autorizzata. La Cassazione (n. 8260/2018) ha chiarito che il TFR non gode del "minimo vitale" delle pensioni, salvo che l'erogazione sia assimilabile a trattamento pensionistico.

Dati per il calcolo del pignoramento

Calcolo quota pignorabile

Importo effettivamente percepito mensilmente, al netto di trattenute fiscali e previdenziali.

Causa del pignoramento
Il calcolo segue l'art. 545 c.p.c. come modificato dal D.L. 83/2015. Per le pensioni si applica il "minimo vitale" non pignorabile pari a 1,5 volte l'assegno sociale.

Compila i campi per calcolare la quota mensile pignorabile.

Pignoramento di stipendio e pensione: limiti e calcolo ex art. 545 c.p.c.

Il pignoramento di stipendio o pensione è disciplinato dall'art. 545 c.p.c., profondamente modificato dal D.L. 83/2015 (conv. L. 132/2015) per introdurre il "minimo vitale" non pignorabile. La disciplina mira a bilanciare il diritto del creditore al recupero del proprio credito con quello del debitore a conservare un minimo di sussistenza dignitosa.

Il limite del quinto (1/5)

La regola generale (art. 545, co. 4, c.p.c.) è che stipendi, salari e pensioni sono pignorabili nella misura di UN QUINTO (20%) del netto. Il limite si applica per:

  • Crediti tributari: Stato, Regioni, Province, Comuni, INPS.
  • Crediti ordinari: tutti gli altri crediti civili (mutui, fornitori, sanzioni amministrative, prestiti personali).

Il concorso di più creditori (max 1/2)

In caso di concorso di più pignoramenti (creditore ordinario + Erario, oppure creditore ordinario + ex coniuge per assegno mantenimento), il pignoramento complessivo non può superare la METÀ del netto (art. 545, co. 5, c.p.c.). La distribuzione tra creditori segue l'ordine di priorità:

  1. Crediti alimentari (precedenza assoluta).
  2. Crediti tributari (precedenza sui chirografari).
  3. Crediti ordinari (in concorso proporzionale).

I crediti alimentari

I crediti per alimenti, mantenimento del coniuge separato, mantenimento dei figli e assegno divorzile godono di un regime speciale: la misura del pignoramento è autorizzata dal presidente del tribunale (art. 545, co. 1, c.p.c.) e può superare il quinto. La giurisprudenza pone il limite massimo in 1/3 (33%) per gli alimenti propriamente detti, ma il giudice può autorizzare quote maggiori in casi eccezionali. I crediti alimentari hanno precedenza sugli altri.

Il "minimo vitale" per le pensioni

Il D.L. 83/2015 ha introdotto la regola del minimo vitale per le pensioni. L'art. 545, co. 7, c.p.c. prevede che le pensioni non possono essere pignorate per la parte corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà (cioè 1,5 volte l'assegno sociale). Per il 2025:

  • Assegno sociale: € 538,69/mese (rivalutato annualmente da INPS).
  • Soglia non pignorabile: € 808,03/mese (= € 538,69 × 1,5).

La pensione fino a € 808,03 NON è pignorabile. La parte eccedente è pignorabile nei limiti del quinto (o metà in caso di concorso). Esempio: pensione di € 1.200/mese → parte pignorabile = € 1.200 - € 808,03 = € 391,97; quota pignorata = € 391,97 × 1/5 = € 78,39.

Il pignoramento di conto corrente con accredito di stipendio

L'art. 545, co. 9, c.p.c. (D.L. 83/2015) regola le ipotesi in cui lo stipendio o la pensione vengano pignorati DOPO l'accredito sul conto corrente:

  • Accrediti antecedenti il pignoramento: pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell'assegno sociale (per il 2025: € 1.616,07).
  • Accrediti successivi al pignoramento: si applicano i limiti del quinto/metà come per il pignoramento "alla fonte" presso il datore di lavoro.

Il TFR e altre indennità

Il TFR (Trattamento di fine rapporto) è pignorabile nella misura ordinaria del quinto (Cass. n. 8260/2018), salvo il "minimo vitale" se assimilabile a pensione. Le indennità sostitutive (preavviso, ferie non godute, mensilità aggiuntive) seguono il regime dello stipendio. La NASpI (indennità di disoccupazione) è pignorabile nei limiti del quinto.

Domande frequenti sul pignoramento di stipendio e pensione

Per UN SOLO creditore: 1/5 (20%) del netto. Per concorso di più creditori (massimo): 1/2 (50%). Per crediti alimentari, oltre questi limiti, fino a quanto autorizzato dal giudice (di norma 1/3 in più). I limiti si calcolano sul netto mensile, non sul lordo. Lo stipendio non è pignorabile sotto il "minimo vitale" per le pensioni; per gli stipendi tradizionali il limite del quinto si applica sempre, indipendentemente dall'importo.

NO. Per le pensioni vige il "minimo vitale" pari a 1,5 volte l'assegno sociale (per il 2025: € 808,03). Una pensione di € 600 è interamente non pignorabile, salvo i crediti alimentari che possono incidere su qualsiasi importo nei limiti autorizzati dal giudice. Il "minimo vitale" si applica sia alla pensione di quiescenza che a quella di reversibilità.

Sì, in caso di concorso il limite sale al massimo della metà. Ma in pratica: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precedenza per i tributi (1/5) e il residuo della metà (3/10) si distribuisce ai creditori chirografari. Se un ex coniuge interviene con titolo per assegno mantenimento, ha precedenza assoluta nei limiti autorizzati dal giudice.

Si applica una regola speciale (art. 545, co. 9, c.p.c.). Per gli accrediti ANTERIORI al pignoramento, è pignorabile solo l'eccedenza al triplo dell'assegno sociale (€ 1.616,07 nel 2025). Per gli accrediti SUCCESSIVI al pignoramento (es. mensilità future), si applicano i limiti del quinto. Il debitore può contestare in sede di opposizione se il giudice non distingue le due ipotesi.

Sì, nei limiti ordinari del quinto (art. 545, co. 4, c.p.c.) per crediti ordinari o tributari. Per i crediti alimentari, la quota può essere maggiore se autorizzata. La Cassazione (n. 8260/2018) ha chiarito che il TFR non gode del "minimo vitale" delle pensioni, salvo che l'erogazione sia assimilabile a trattamento pensionistico.

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