Calcolo parcella penale (DM 55/2014)

Calcolatore parcella penale Tabella B DM 55/2014: tipologia di reato, organo giudicante, fasi processuali, patrocinio a spese dello Stato.

Dati per il calcolo della parcella penale

Calcola parcella penale (DM 55/2014)

La fascia si determina in base alla pena edittale prevista per il reato contestato.

I coefficienti per organo si applicano al valore base della Tabella B.

Fasi processuali svolte
Accessori e spese
Parametri aggiornati al DM 147/2022. I valori sono indicativi: il giudice può motivatamente aumentare fino al massimo o ridurre fino al minimo (art. 4 DM 55/2014).

Seleziona il tipo di reato, l'organo giudicante e le fasi svolte per calcolare il compenso.

Calcolo della parcella penale ex DM 55/2014: guida pratica

Il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, aggiornato dai DD.MM. 37/2018 e 147/2022, disciplina i parametri per la determinazione dei compensi forensi anche in materia penale. La Tabella B allegata articola i compensi per fase processuale (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e per gravità del reato (semplice, medio, grave), con coefficienti differenziati per tipo di organo giudicante.

Le tre fasce di gravità del reato

  • Reati semplici: contravvenzioni e delitti puniti con pena pecuniaria o detentiva fino a 2 anni di reclusione.
  • Reati medi: delitti puniti con pena detentiva da 2 a 6 anni di reclusione.
  • Reati gravi: delitti puniti con pena detentiva superiore a 6 anni o ergastolo.

Le quattro fasi processuali

  • Studio: esame degli atti, ricerca giurisprudenziale, consulenza al cliente, elaborazione strategia difensiva.
  • Introduttiva: redazione e deposito di memorie difensive, richieste preliminari, eccezioni di nullità, costituzione di parte civile o richieste di riti alternativi.
  • Istruttoria/dibattimentale: partecipazione alle udienze, controesame dei testimoni, esame del proprio cliente o testimoni della difesa, consulenze tecniche, perizie.
  • Decisionale: discussione finale, redazione delle conclusioni, eventuali memorie conclusive, deposito motivazione e attività post-sentenza.

Coefficienti per organo giudicante

I valori base della Tabella B vanno moltiplicati per coefficienti differenziati a seconda dell'organo:

  • Giudice di Pace penale: coefficiente ridotto (~0,7)
  • Tribunale monocratico: base (1,0)
  • Tribunale collegiale: ~1,2
  • Corte d'Appello: ~1,3
  • Corte d'Assise / Corte d'Assise d'Appello: ~1,5
  • Corte di Cassazione: ~1,5

Patrocinio a spese dello Stato

In caso di patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) e di difesa d'ufficio con liquidazione a carico dello Stato, l'art. 106-bis del DPR 115/2002 (introdotto dalla L. 207/2017) prevede una riduzione di un terzo rispetto al valore medio. Il giudice può comunque applicare aumenti motivati fino al massimo tabellare in caso di particolare complessità.

Calcolo accessori: CPA, IVA e ritenuta

Sul compenso base si applicano:

  • CPA (Cassa Forense) 4%: contributo previdenziale ribaltato al cliente.
  • IVA 22%: calcolata sull'imponibile (compenso + CPA).
  • Ritenuta d'acconto 20%: trattenuta dal cliente sostituto d'imposta e versata all'erario, calcolata sul solo compenso (no CPA).

Liquidazione giudiziale

Nelle sentenze penali con condanna alle spese di giudizio della parte civile, il giudice liquida le competenze sulla base del DM 55/2014. Il valore medio è il riferimento ordinario: l'aumento o la riduzione richiedono motivazione specifica (art. 4 DM 55/2014). Per il difensore d'ufficio o il patrocinio a spese dello Stato, il giudice del procedimento liquida con decreto (art. 82 DPR 115/2002), con riduzione di un terzo.

Domande frequenti sulla parcella penale

Si fa riferimento alla pena edittale astratta prevista per il reato contestato, non a quella effettivamente inflitta in sentenza. Per i reati con pena alternativa (reclusione o multa) si considera la pena detentiva massima. In caso di concorso di reati, ciascun reato si valuta autonomamente; per le aggravanti speciali si considera l'aumento di pena previsto dalla legge.

Sì. Lo strumento permette di selezionare solo le fasi effettivamente svolte: ad esempio se il difensore ha solo redatto memorie introduttive senza partecipare al dibattimento, calcolerà solo studio + introduttiva. Il compenso totale è la somma dei valori delle singole fasi.

Il Tribunale collegiale (3 giudici) tratta procedimenti per reati di particolare gravità (es. omicidio colposo aggravato, criminalità organizzata, reati con pena massima superiore a 10 anni). Il DM 55/2014 prevede coefficienti differenziati: ~1,2 per il collegiale rispetto al monocratico, riconoscendo la maggiore complessità.

L'art. 106-bis DPR 115/2002 (introdotto dalla L. 207/2017) prevede la riduzione di un terzo rispetto al valore medio liquidato secondo il DM 55/2014. Lo strumento applica automaticamente questa riduzione se attivi l'opzione. La liquidazione è effettuata dal giudice con decreto (art. 82 TU spese giustizia), impugnabile con opposizione ex art. 170 DPR 115/2002.

Solo se il cliente è sostituto d'imposta (società, professionisti, enti, datori di lavoro). Per i privati cittadini consumatori, la ritenuta NON si applica: il netto percepito coincide con il totale lordo. Lo strumento permette di disattivare la ritenuta nel form per simulare entrambi i casi.

Dati per il calcolo della parcella penale

Calcola parcella penale (DM 55/2014)

La fascia si determina in base alla pena edittale prevista per il reato contestato.

I coefficienti per organo si applicano al valore base della Tabella B.

Fasi processuali svolte
Accessori e spese
Parametri aggiornati al DM 147/2022. I valori sono indicativi: il giudice può motivatamente aumentare fino al massimo o ridurre fino al minimo (art. 4 DM 55/2014).

Seleziona il tipo di reato, l'organo giudicante e le fasi svolte per calcolare il compenso.

Calcolo della parcella penale ex DM 55/2014: guida pratica

Il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, aggiornato dai DD.MM. 37/2018 e 147/2022, disciplina i parametri per la determinazione dei compensi forensi anche in materia penale. La Tabella B allegata articola i compensi per fase processuale (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e per gravità del reato (semplice, medio, grave), con coefficienti differenziati per tipo di organo giudicante.

Le tre fasce di gravità del reato

  • Reati semplici: contravvenzioni e delitti puniti con pena pecuniaria o detentiva fino a 2 anni di reclusione.
  • Reati medi: delitti puniti con pena detentiva da 2 a 6 anni di reclusione.
  • Reati gravi: delitti puniti con pena detentiva superiore a 6 anni o ergastolo.

Le quattro fasi processuali

  • Studio: esame degli atti, ricerca giurisprudenziale, consulenza al cliente, elaborazione strategia difensiva.
  • Introduttiva: redazione e deposito di memorie difensive, richieste preliminari, eccezioni di nullità, costituzione di parte civile o richieste di riti alternativi.
  • Istruttoria/dibattimentale: partecipazione alle udienze, controesame dei testimoni, esame del proprio cliente o testimoni della difesa, consulenze tecniche, perizie.
  • Decisionale: discussione finale, redazione delle conclusioni, eventuali memorie conclusive, deposito motivazione e attività post-sentenza.

Coefficienti per organo giudicante

I valori base della Tabella B vanno moltiplicati per coefficienti differenziati a seconda dell'organo:

  • Giudice di Pace penale: coefficiente ridotto (~0,7)
  • Tribunale monocratico: base (1,0)
  • Tribunale collegiale: ~1,2
  • Corte d'Appello: ~1,3
  • Corte d'Assise / Corte d'Assise d'Appello: ~1,5
  • Corte di Cassazione: ~1,5

Patrocinio a spese dello Stato

In caso di patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) e di difesa d'ufficio con liquidazione a carico dello Stato, l'art. 106-bis del DPR 115/2002 (introdotto dalla L. 207/2017) prevede una riduzione di un terzo rispetto al valore medio. Il giudice può comunque applicare aumenti motivati fino al massimo tabellare in caso di particolare complessità.

Calcolo accessori: CPA, IVA e ritenuta

Sul compenso base si applicano:

  • CPA (Cassa Forense) 4%: contributo previdenziale ribaltato al cliente.
  • IVA 22%: calcolata sull'imponibile (compenso + CPA).
  • Ritenuta d'acconto 20%: trattenuta dal cliente sostituto d'imposta e versata all'erario, calcolata sul solo compenso (no CPA).

Liquidazione giudiziale

Nelle sentenze penali con condanna alle spese di giudizio della parte civile, il giudice liquida le competenze sulla base del DM 55/2014. Il valore medio è il riferimento ordinario: l'aumento o la riduzione richiedono motivazione specifica (art. 4 DM 55/2014). Per il difensore d'ufficio o il patrocinio a spese dello Stato, il giudice del procedimento liquida con decreto (art. 82 DPR 115/2002), con riduzione di un terzo.

Domande frequenti sulla parcella penale

Si fa riferimento alla pena edittale astratta prevista per il reato contestato, non a quella effettivamente inflitta in sentenza. Per i reati con pena alternativa (reclusione o multa) si considera la pena detentiva massima. In caso di concorso di reati, ciascun reato si valuta autonomamente; per le aggravanti speciali si considera l'aumento di pena previsto dalla legge.

Sì. Lo strumento permette di selezionare solo le fasi effettivamente svolte: ad esempio se il difensore ha solo redatto memorie introduttive senza partecipare al dibattimento, calcolerà solo studio + introduttiva. Il compenso totale è la somma dei valori delle singole fasi.

Il Tribunale collegiale (3 giudici) tratta procedimenti per reati di particolare gravità (es. omicidio colposo aggravato, criminalità organizzata, reati con pena massima superiore a 10 anni). Il DM 55/2014 prevede coefficienti differenziati: ~1,2 per il collegiale rispetto al monocratico, riconoscendo la maggiore complessità.

L'art. 106-bis DPR 115/2002 (introdotto dalla L. 207/2017) prevede la riduzione di un terzo rispetto al valore medio liquidato secondo il DM 55/2014. Lo strumento applica automaticamente questa riduzione se attivi l'opzione. La liquidazione è effettuata dal giudice con decreto (art. 82 TU spese giustizia), impugnabile con opposizione ex art. 170 DPR 115/2002.

Solo se il cliente è sostituto d'imposta (società, professionisti, enti, datori di lavoro). Per i privati cittadini consumatori, la ritenuta NON si applica: il netto percepito coincide con il totale lordo. Lo strumento permette di disattivare la ritenuta nel form per simulare entrambi i casi.

⚠️ Strumento orientativo. I risultati hanno scopo informativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato.

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