Termini memorie ex artt. 171-ter, 183 e 189 c.p.c.
Calcolo a ritroso (post-Cartabia) o in avanti (vecchio rito) per memorie, comparse conclusionali e repliche.
Dati per il calcolo dei termini delle memorie
Seleziona il regime e inserisci la data di riferimento per calcolare i termini delle tre memorie.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Art. 171-ter c.p.c. — Memorie integrative (post-Cartabia)
- Art. 183, co. 6, c.p.c. — Memorie del vecchio rito (ante 28/02/2023)
- Art. 189 c.p.c. — Comparse conclusionali e memorie di replica
- Art. 190 c.p.c. — Termini per il deposito (60+20)
- Art. 155 c.p.c. — Computo dei termini e proroga al festivo
- L. 742/1969 e D.L. 132/2014 — Sospensione feriale
- Cass. SU n. 28575/2018 — Termini a ritroso e anticipazione
- D.Lgs. 149/2022 — Riforma Cartabia
Termini per le memorie ex artt. 171-ter, 183 e 189 c.p.c.: guida completa
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) ha radicalmente modificato la fase di trattazione del processo civile. Per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 si applica il nuovo art. 171-ter c.p.c.: le tre memorie integrative non sono più post-udienza, ma pre-udienza, depositate rispettivamente 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Per i procedimenti pendenti al 28/02/2023 continua ad applicarsi il vecchio art. 183, co. 6, c.p.c. con il regime 30+30+20 giorni post-udienza.
Le tre memorie ex art. 171-ter c.p.c. (post-Cartabia)
Il nuovo art. 171-ter c.p.c. prevede tre memorie integrative depositate prima dell'udienza di trattazione:
- Prima memoria — 40 giorni prima dell'udienza: precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni. È in questa memoria che si possono proporre nuove eccezioni in senso stretto e modificare le domande originarie.
- Seconda memoria — 20 giorni prima dell'udienza: replica alle difese avverse, indicazione dei mezzi istruttori e produzione documentale.
- Terza memoria — 10 giorni prima dell'udienza: riservata alla sola indicazione di prova contraria sui mezzi istruttori dedotti dalla controparte nella seconda memoria.
Il vecchio rito: art. 183, co. 6, c.p.c.
Per i procedimenti pendenti al 28/02/2023 continua ad applicarsi il regime previgente. All'esito della prima udienza ex art. 183, le parti che lo richiedano ottengono dal giudice i seguenti termini:
- Prima memoria — 30 giorni dall'ordinanza: per precisazione e modificazione delle domande/eccezioni/conclusioni.
- Seconda memoria — ulteriori 30 giorni: per replica e indicazione mezzi di prova.
- Terza memoria — ulteriori 20 giorni: per la sola prova contraria.
Comparse conclusionali e memorie di replica (artt. 189-190 c.p.c.)
Esaurita la fase istruttoria, il giudice rimette la causa al collegio (nei processi collegiali) o assegna la causa per la decisione (nei monocratici). I termini sono:
- 60 giorni per le comparse conclusionali (art. 190 c.p.c.).
- 20 giorni ulteriori per le memorie di replica.
I termini "a ritroso" e la regola dell'anticipazione
I termini ex art. 171-ter c.p.c. sono a ritroso: si computano contando i giorni indietro a partire dalla data dell'udienza. La giurisprudenza consolidata (Cass. SU n. 28575/2018) afferma che, per questi termini, se la scadenza cade in giorno festivo, la scadenza si anticipa al giorno precedente non festivo, non si proroga al successivo. Il principio si fonda sull'esigenza di non comprimere il diritto di difesa della parte tenuta al deposito: se si prorogasse al successivo, la parte avrebbe MENO tempo per difendersi rispetto al termine teorico previsto dal legislatore.
La sospensione feriale
La sospensione feriale (1-31 agosto, L. 742/1969 modificata dal D.L. 132/2014) si applica a tutti i termini delle memorie civili. Per i termini in avanti (art. 183 vecchio rito, art. 189) si aggiungono i giorni di agosto compresi nell'intervallo. Per i termini a ritroso (art. 171-ter) si retrocede di ulteriori giorni per ogni giorno di agosto compreso nell'intervallo tra la scadenza calcolata e la data dell'udienza.
Domande frequenti sui termini delle memorie civili
Cos'è cambiato con la Riforma Cartabia?
Il D.Lgs. 149/2022 ha invertito la sequenza delle memorie: prima erano post-udienza (30+30+20 giorni dall'ordinanza), ora sono pre-udienza (40+20+10 giorni prima dell'udienza). L'obiettivo è arrivare alla prima udienza con un thema decidendum già consolidato. Il nuovo regime si applica ai procedimenti instaurati dal 28/02/2023; per i pendenti continua a valere il vecchio art. 183 co. 6.
Cosa significa "termine a ritroso"?
Un termine si dice "a ritroso" quando si computa contando i giorni indietro rispetto a una data futura (es. 40 giorni prima dell'udienza). La regola dell'anticipazione (Cass. SU 28575/2018) prevede che, se la scadenza cade in giorno festivo, si anticipa al precedente non festivo, per non ridurre il tempo utile alla parte tenuta al deposito.
La sospensione feriale si applica anche ai termini a ritroso?
Sì, l'art. 1 della L. 742/1969 si applica indistintamente. Per i termini a ritroso, se nell'intervallo tra l'udienza e la scadenza calcolata cadono giorni di agosto, la scadenza si retrocede di altrettanti giorni. La Cassazione ha chiarito che la sospensione opera "anche nel caso di termini a ritroso, retrocedendo la scadenza di tanti giorni quanti sono quelli del periodo feriale compresi nel termine" (Cass. n. 19041/2017).
Le memorie sono perentorie?
Sì, sia nel vecchio che nel nuovo rito le memorie ex art. 183/171-ter sono depositate a pena di decadenza. Il deposito tardivo comporta inammissibilità delle nuove deduzioni: nuove eccezioni, modificazioni delle domande, nuove richieste istruttorie. La decadenza opera anche per le comparse conclusionali e memorie di replica (art. 190 c.p.c.).
Cosa succede se la prima memoria pre-udienza scade di sabato?
Trattandosi di termine a ritroso (art. 171-ter c.p.c.), la scadenza si anticipa al venerdì precedente, non si proroga al lunedì. Questa regola è stata definitivamente affermata da Cass. SU n. 28575/2018 ed è applicata uniformemente dalla giurisprudenza di merito. Lo strumento applica automaticamente questa regola.
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Seleziona il regime e inserisci la data di riferimento per calcolare i termini delle tre memorie.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Art. 171-ter c.p.c. — Memorie integrative (post-Cartabia)
- Art. 183, co. 6, c.p.c. — Memorie del vecchio rito (ante 28/02/2023)
- Art. 189 c.p.c. — Comparse conclusionali e memorie di replica
- Art. 190 c.p.c. — Termini per il deposito (60+20)
- Art. 155 c.p.c. — Computo dei termini e proroga al festivo
- L. 742/1969 e D.L. 132/2014 — Sospensione feriale
- Cass. SU n. 28575/2018 — Termini a ritroso e anticipazione
- D.Lgs. 149/2022 — Riforma Cartabia
Termini per le memorie ex artt. 171-ter, 183 e 189 c.p.c.: guida completa
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) ha radicalmente modificato la fase di trattazione del processo civile. Per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 si applica il nuovo art. 171-ter c.p.c.: le tre memorie integrative non sono più post-udienza, ma pre-udienza, depositate rispettivamente 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Per i procedimenti pendenti al 28/02/2023 continua ad applicarsi il vecchio art. 183, co. 6, c.p.c. con il regime 30+30+20 giorni post-udienza.
Le tre memorie ex art. 171-ter c.p.c. (post-Cartabia)
Il nuovo art. 171-ter c.p.c. prevede tre memorie integrative depositate prima dell'udienza di trattazione:
- Prima memoria — 40 giorni prima dell'udienza: precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni. È in questa memoria che si possono proporre nuove eccezioni in senso stretto e modificare le domande originarie.
- Seconda memoria — 20 giorni prima dell'udienza: replica alle difese avverse, indicazione dei mezzi istruttori e produzione documentale.
- Terza memoria — 10 giorni prima dell'udienza: riservata alla sola indicazione di prova contraria sui mezzi istruttori dedotti dalla controparte nella seconda memoria.
Il vecchio rito: art. 183, co. 6, c.p.c.
Per i procedimenti pendenti al 28/02/2023 continua ad applicarsi il regime previgente. All'esito della prima udienza ex art. 183, le parti che lo richiedano ottengono dal giudice i seguenti termini:
- Prima memoria — 30 giorni dall'ordinanza: per precisazione e modificazione delle domande/eccezioni/conclusioni.
- Seconda memoria — ulteriori 30 giorni: per replica e indicazione mezzi di prova.
- Terza memoria — ulteriori 20 giorni: per la sola prova contraria.
Comparse conclusionali e memorie di replica (artt. 189-190 c.p.c.)
Esaurita la fase istruttoria, il giudice rimette la causa al collegio (nei processi collegiali) o assegna la causa per la decisione (nei monocratici). I termini sono:
- 60 giorni per le comparse conclusionali (art. 190 c.p.c.).
- 20 giorni ulteriori per le memorie di replica.
I termini "a ritroso" e la regola dell'anticipazione
I termini ex art. 171-ter c.p.c. sono a ritroso: si computano contando i giorni indietro a partire dalla data dell'udienza. La giurisprudenza consolidata (Cass. SU n. 28575/2018) afferma che, per questi termini, se la scadenza cade in giorno festivo, la scadenza si anticipa al giorno precedente non festivo, non si proroga al successivo. Il principio si fonda sull'esigenza di non comprimere il diritto di difesa della parte tenuta al deposito: se si prorogasse al successivo, la parte avrebbe MENO tempo per difendersi rispetto al termine teorico previsto dal legislatore.
La sospensione feriale
La sospensione feriale (1-31 agosto, L. 742/1969 modificata dal D.L. 132/2014) si applica a tutti i termini delle memorie civili. Per i termini in avanti (art. 183 vecchio rito, art. 189) si aggiungono i giorni di agosto compresi nell'intervallo. Per i termini a ritroso (art. 171-ter) si retrocede di ulteriori giorni per ogni giorno di agosto compreso nell'intervallo tra la scadenza calcolata e la data dell'udienza.
Domande frequenti sui termini delle memorie civili
Cos'è cambiato con la Riforma Cartabia?
Il D.Lgs. 149/2022 ha invertito la sequenza delle memorie: prima erano post-udienza (30+30+20 giorni dall'ordinanza), ora sono pre-udienza (40+20+10 giorni prima dell'udienza). L'obiettivo è arrivare alla prima udienza con un thema decidendum già consolidato. Il nuovo regime si applica ai procedimenti instaurati dal 28/02/2023; per i pendenti continua a valere il vecchio art. 183 co. 6.
Cosa significa "termine a ritroso"?
Un termine si dice "a ritroso" quando si computa contando i giorni indietro rispetto a una data futura (es. 40 giorni prima dell'udienza). La regola dell'anticipazione (Cass. SU 28575/2018) prevede che, se la scadenza cade in giorno festivo, si anticipa al precedente non festivo, per non ridurre il tempo utile alla parte tenuta al deposito.
La sospensione feriale si applica anche ai termini a ritroso?
Sì, l'art. 1 della L. 742/1969 si applica indistintamente. Per i termini a ritroso, se nell'intervallo tra l'udienza e la scadenza calcolata cadono giorni di agosto, la scadenza si retrocede di altrettanti giorni. La Cassazione ha chiarito che la sospensione opera "anche nel caso di termini a ritroso, retrocedendo la scadenza di tanti giorni quanti sono quelli del periodo feriale compresi nel termine" (Cass. n. 19041/2017).
Le memorie sono perentorie?
Sì, sia nel vecchio che nel nuovo rito le memorie ex art. 183/171-ter sono depositate a pena di decadenza. Il deposito tardivo comporta inammissibilità delle nuove deduzioni: nuove eccezioni, modificazioni delle domande, nuove richieste istruttorie. La decadenza opera anche per le comparse conclusionali e memorie di replica (art. 190 c.p.c.).
Cosa succede se la prima memoria pre-udienza scade di sabato?
Trattandosi di termine a ritroso (art. 171-ter c.p.c.), la scadenza si anticipa al venerdì precedente, non si proroga al lunedì. Questa regola è stata definitivamente affermata da Cass. SU n. 28575/2018 ed è applicata uniformemente dalla giurisprudenza di merito. Lo strumento applica automaticamente questa regola.