Calcolo termini processuali penali
Calcolo dei termini ex art. 172 c.p.p. con regola del sabato non festivo e gestione dei procedimenti cautelari personali.
Dati per il calcolo dei termini penali
Inserisci la data di decorrenza e la durata del termine per calcolare la scadenza.
Data di scadenza del termine
—
Cronologia del calcolo
Riferimenti normativi applicati
- Art. 172 c.p.p. — Termini: regole di computo e proroga al giorno seguente non festivo
- L. 742/1969 — Sospensione feriale dei termini (1-31 agosto)
- D.L. 132/2014 — Riduzione sospensione feriale a 31 giorni
- Art. 585 c.p.p. — Termini per impugnare
- Art. 309-311 c.p.p. — Riesame e ricorso per cassazione misure cautelari
Come si calcolano i termini processuali penali
I termini processuali penali sono regolati principalmente dall'art. 172 c.p.p., dalla L. 742/1969 sulla sospensione feriale e da specifiche disposizioni del codice di rito (artt. 309, 310, 311, 585 c.p.p. e numerose altre). La corretta determinazione della scadenza è essenziale per evitare decadenze e inammissibilità: l'art. 173 c.p.p. stabilisce che i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza solo nei casi previsti dalla legge, ma la decadenza opera comunque per la maggior parte delle facoltà processuali (impugnazioni, opposizioni, riesami).
Le regole di computo (art. 172 c.p.p.)
Il computo dei termini segue regole precise:
- Termini a giorni: si esclude il giorno iniziale (dies a quo) e si conta il giorno finale (art. 172, co. 4, c.p.p.).
- Termini a mesi e anni: si osserva il calendario comune (co. 6); il termine scade nel giorno corrispondente al dies a quo del mese di scadenza.
- Termini a ore: il giorno o l'ora iniziali non si computano (co. 4).
- Proroga ai festivi: se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (co. 3).
Differenze rispetto al processo civile
Una differenza fondamentale rispetto al processo civile è il trattamento del sabato: mentre nel civile l'art. 155, co. 5, c.p.c. prevede la proroga al lunedì se la scadenza cade di sabato, l'art. 172, co. 3, c.p.p. menziona soltanto il "giorno festivo", che la Corte di Cassazione ha interpretato escludendo il sabato (Cass. pen., Sez. Un., n. 155/2006). Pertanto nel penale il sabato è giorno feriale a tutti gli effetti.
La sospensione feriale e le sue eccezioni
La sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto, prevista dalla L. 742/1969 e ridotta a 31 giorni dal D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014), si applica anche al processo penale. Tuttavia l'art. 2, co. 2, della stessa legge prevede importanti eccezioni:
- Procedimenti per misure cautelari personali (art. 309, 310, 311 c.p.p.).
- Procedimenti con persone detenute o sottoposte a misure di sicurezza.
- Reati di criminalità organizzata e altri reati gravi tassativamente indicati.
- Procedimenti per riti speciali con persone in vinculis.
I termini per impugnare (art. 585 c.p.p.)
L'art. 585 c.p.p. articola i termini per impugnare in funzione della modalità di pubblicazione della sentenza:
- 15 giorni se la motivazione è redatta contestualmente al dispositivo (lett. a).
- 30 giorni se la motivazione è depositata entro 15 giorni dal dispositivo (lett. b).
- 45 giorni se la motivazione è depositata oltre il 15° giorno (lett. c).
Il termine decorre dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza (se il deposito avviene tempestivamente) ovvero dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito (se tardivo). Per il riesame e il ricorso per cassazione contro misure cautelari il termine è di 10 giorni (art. 309, co. 1, e 311, co. 1, c.p.p.).
L'opposizione al decreto penale di condanna
Il termine per l'opposizione a decreto penale di condanna (art. 461 c.p.p.) è di 15 giorni dalla notificazione del decreto. La scadenza è perentoria: in mancanza di opposizione il decreto diviene esecutivo. La sospensione feriale si applica anche a questo termine, salvo che il decreto non sia stato emesso in procedimento con persona detenuta.
Domande frequenti sui termini processuali penali
La sospensione feriale si applica al processo penale?
Sì, in via generale, ma con eccezioni rilevanti. La L. 742/1969 si applica anche al penale, sospendendo i termini dal 1° al 31 agosto. Sono esclusi: procedimenti cautelari personali (art. 309, 310, 311 c.p.p.), procedimenti con persone detenute o sottoposte a misure di sicurezza, reati di criminalità organizzata, e altri casi tassativi (art. 2, co. 2, L. 742/1969). In questi casi i termini decorrono anche ad agosto.
Il sabato è giorno festivo nel processo penale?
No. A differenza del processo civile (art. 155, co. 5, c.p.c.), nel penale il sabato è giorno feriale ordinario. L'art. 172, co. 3, c.p.p. prevede la proroga solo per i "giorni festivi" — domeniche e festività nazionali. Una scadenza che cade di sabato resta valida (Cass. pen., Sez. Un., 27.10.2005, n. 155).
Quanti giorni ho per impugnare una sentenza penale?
Dipende dal tempo di deposito della motivazione (art. 585 c.p.p.): 15 giorni se la motivazione è contestuale al dispositivo; 30 giorni se è depositata entro 15 giorni dalla pronuncia; 45 giorni se è depositata oltre il 15° giorno. Il termine decorre dalla scadenza del termine per il deposito (se tempestivo) o dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito (se tardivo).
Da quando decorre il termine per il riesame della misura cautelare?
Ai sensi dell'art. 309, co. 1, c.p.p. il termine di 10 giorni per la richiesta di riesame decorre dall'esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Per il pubblico ministero decorre dalla comunicazione. La sospensione feriale NON si applica a questi termini in ragione della natura cautelare del procedimento.
Come si computano i termini a mesi nel processo penale?
Ai sensi dell'art. 172, co. 6, c.p.p. i termini a mesi e ad anni si calcolano "secondo il calendario comune": il termine scade nel giorno corrispondente al dies a quo del mese (o anno) di scadenza. Se nel mese di scadenza non esiste il giorno corrispondente (es. 30 giorni dal 31 gennaio), il termine scade l'ultimo giorno del mese. La proroga al giorno seguente non festivo opera anche per i termini a mesi e anni.
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Riferimenti normativi applicati
- Art. 172 c.p.p. — Termini: regole di computo e proroga al giorno seguente non festivo
- L. 742/1969 — Sospensione feriale dei termini (1-31 agosto)
- D.L. 132/2014 — Riduzione sospensione feriale a 31 giorni
- Art. 585 c.p.p. — Termini per impugnare
- Art. 309-311 c.p.p. — Riesame e ricorso per cassazione misure cautelari
Come si calcolano i termini processuali penali
I termini processuali penali sono regolati principalmente dall'art. 172 c.p.p., dalla L. 742/1969 sulla sospensione feriale e da specifiche disposizioni del codice di rito (artt. 309, 310, 311, 585 c.p.p. e numerose altre). La corretta determinazione della scadenza è essenziale per evitare decadenze e inammissibilità: l'art. 173 c.p.p. stabilisce che i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza solo nei casi previsti dalla legge, ma la decadenza opera comunque per la maggior parte delle facoltà processuali (impugnazioni, opposizioni, riesami).
Le regole di computo (art. 172 c.p.p.)
Il computo dei termini segue regole precise:
- Termini a giorni: si esclude il giorno iniziale (dies a quo) e si conta il giorno finale (art. 172, co. 4, c.p.p.).
- Termini a mesi e anni: si osserva il calendario comune (co. 6); il termine scade nel giorno corrispondente al dies a quo del mese di scadenza.
- Termini a ore: il giorno o l'ora iniziali non si computano (co. 4).
- Proroga ai festivi: se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (co. 3).
Differenze rispetto al processo civile
Una differenza fondamentale rispetto al processo civile è il trattamento del sabato: mentre nel civile l'art. 155, co. 5, c.p.c. prevede la proroga al lunedì se la scadenza cade di sabato, l'art. 172, co. 3, c.p.p. menziona soltanto il "giorno festivo", che la Corte di Cassazione ha interpretato escludendo il sabato (Cass. pen., Sez. Un., n. 155/2006). Pertanto nel penale il sabato è giorno feriale a tutti gli effetti.
La sospensione feriale e le sue eccezioni
La sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto, prevista dalla L. 742/1969 e ridotta a 31 giorni dal D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014), si applica anche al processo penale. Tuttavia l'art. 2, co. 2, della stessa legge prevede importanti eccezioni:
- Procedimenti per misure cautelari personali (art. 309, 310, 311 c.p.p.).
- Procedimenti con persone detenute o sottoposte a misure di sicurezza.
- Reati di criminalità organizzata e altri reati gravi tassativamente indicati.
- Procedimenti per riti speciali con persone in vinculis.
I termini per impugnare (art. 585 c.p.p.)
L'art. 585 c.p.p. articola i termini per impugnare in funzione della modalità di pubblicazione della sentenza:
- 15 giorni se la motivazione è redatta contestualmente al dispositivo (lett. a).
- 30 giorni se la motivazione è depositata entro 15 giorni dal dispositivo (lett. b).
- 45 giorni se la motivazione è depositata oltre il 15° giorno (lett. c).
Il termine decorre dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza (se il deposito avviene tempestivamente) ovvero dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito (se tardivo). Per il riesame e il ricorso per cassazione contro misure cautelari il termine è di 10 giorni (art. 309, co. 1, e 311, co. 1, c.p.p.).
L'opposizione al decreto penale di condanna
Il termine per l'opposizione a decreto penale di condanna (art. 461 c.p.p.) è di 15 giorni dalla notificazione del decreto. La scadenza è perentoria: in mancanza di opposizione il decreto diviene esecutivo. La sospensione feriale si applica anche a questo termine, salvo che il decreto non sia stato emesso in procedimento con persona detenuta.
Domande frequenti sui termini processuali penali
La sospensione feriale si applica al processo penale?
Sì, in via generale, ma con eccezioni rilevanti. La L. 742/1969 si applica anche al penale, sospendendo i termini dal 1° al 31 agosto. Sono esclusi: procedimenti cautelari personali (art. 309, 310, 311 c.p.p.), procedimenti con persone detenute o sottoposte a misure di sicurezza, reati di criminalità organizzata, e altri casi tassativi (art. 2, co. 2, L. 742/1969). In questi casi i termini decorrono anche ad agosto.
Il sabato è giorno festivo nel processo penale?
No. A differenza del processo civile (art. 155, co. 5, c.p.c.), nel penale il sabato è giorno feriale ordinario. L'art. 172, co. 3, c.p.p. prevede la proroga solo per i "giorni festivi" — domeniche e festività nazionali. Una scadenza che cade di sabato resta valida (Cass. pen., Sez. Un., 27.10.2005, n. 155).
Quanti giorni ho per impugnare una sentenza penale?
Dipende dal tempo di deposito della motivazione (art. 585 c.p.p.): 15 giorni se la motivazione è contestuale al dispositivo; 30 giorni se è depositata entro 15 giorni dalla pronuncia; 45 giorni se è depositata oltre il 15° giorno. Il termine decorre dalla scadenza del termine per il deposito (se tempestivo) o dalla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito (se tardivo).
Da quando decorre il termine per il riesame della misura cautelare?
Ai sensi dell'art. 309, co. 1, c.p.p. il termine di 10 giorni per la richiesta di riesame decorre dall'esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Per il pubblico ministero decorre dalla comunicazione. La sospensione feriale NON si applica a questi termini in ragione della natura cautelare del procedimento.
Come si computano i termini a mesi nel processo penale?
Ai sensi dell'art. 172, co. 6, c.p.p. i termini a mesi e ad anni si calcolano "secondo il calendario comune": il termine scade nel giorno corrispondente al dies a quo del mese (o anno) di scadenza. Se nel mese di scadenza non esiste il giorno corrispondente (es. 30 giorni dal 31 gennaio), il termine scade l'ultimo giorno del mese. La proroga al giorno seguente non festivo opera anche per i termini a mesi e anni.